RCA per mezzi agricoli: il dibattito prosegue e porta a risultati concreti. Arrivano, infatti, cinque emendamenti all’articolo 7 del DDL “Imprese” (AS 1484) — a firma dei senatori Nocco e Fallucchi (Fratelli d’Italia), Durnwalder e Patton (Autonomie), Fregolent (Italia Viva), Bergesio e Bizzotto (Lega) e Giacobbe (Partito Democratico) — che rappresentano il risultato di un percorso di confronto tra Parlamento e associazioni del settore. Gli emendamenti chiariscono che l’obbligo RCA non debba essere applicato alle macchine agricole e operatrici che operano o circolano esclusivamente in aree private — fondi aziendali, cantieri, piazzali, magazzini e simili — senza mai scendere in strada.
La situazione attuale
Dal 2024, infatti, gli imprenditori agricoli e agromeccanici si trovano di fronte un paradosso: dover stipulare una polizza RCA anche per mezzi che non circolano su strada, talvolta fermi e non immatricolati, senza che il mercato assicurativo disponga di strumenti tecnici idonei per adempiere a tale obbligo.
Per UNCAI questo traguardo è frutto di una collaborazione ampia e senza steccati: contoterzisti, costruttori, noleggiatori, rivenditori, organizzazioni agricole — Federacma, Federunacoma, Assodimi-Assonolo, CIA, Confagricoltura, Copagri, CAI Agromec — hanno lavorato insieme, vedendo tradotte in atti parlamentari richieste emerse dal campo e motivate da criteri di equità e sostenibilità gestionale.
Un chiarimento doveroso
«Non si tratta di cercare favori. I carrelli elevatori e i mezzi operanti in aree portuali e aeroportuali sono già esclusi dall’obbligo RCA, ed è giusto che tale deroga sia estesa anche al comparto agricolo e agromeccanico», dichiara Aproniano Tassinari, presidente di UNCAI. «Una macchina che lavora o si muove solo su spazi privati non può essere equiparata a un veicolo che marcia su strade pubbliche. Correggere questa incongruenza significa garantire giustizia normativa e condizioni più sostenibili per le imprese che investono in manutenzione, sicurezza e innovazione».
UNCAI sottolinea inoltre che la soluzione proposta non indebolisce le tutele: le imprese agricole e agromeccaniche restano soggette ad altri obblighi assicurativi e a pratiche gestionali che garantiscono lavoratori e terzi. La deroga, correttamente definita per le aree private, evita invece duplicazioni di oneri, riduce il rischio di irregolarità formali e valorizza la responsabilità aziendale di imprese già impegnate nell’efficienza e nella sostenibilità – economica, ambientale e sociale.











