Gli effetti dei cambiamenti climatici e la maggiore frequenza di eventi naturali non prevedibili hanno sollecitato il legislatore a introdurre obblighi di copertura anche in capo alle aziende. La fonte normativa di riferimento è il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 che ha iniziato a produrre i suoi effetti vincolanti, per le grandi imprese, a partire dal 31 marzo 2025. Quelle di medie dimensioni, invece, hanno tempo fino al 1° ottobre. Deadline a fine anno per le piccole (si veda la tabella a corredo).
La finalità di questa normativa è duplice: da un lato, garantire un rapido indennizzo per le imprese colpite; dall’altro, ridurre l’onere finanziario per lo Stato in caso di eventi calamitosi.
Ciò si traduce in un’ulteriore voce di spesa per il bilancio della singola azienda.
Prima di entrare nel merito operativo del Decreto ministeriale, è opportuno inquadrare gli aspetti generali e illuminare anche le ricadute ad ampio spettro. In caso di calamità, le aziende colpite possono realmente vedere interrotta la loro attività anche per un lungo periodo, a causa della difficoltà di ripristinare impianti o di affrontare nuovi acquisti. Una copertura assicurativa autonoma consente una maggiore stabilità economica anche in frangenti così dolorosi. Eventi come terremoti, alluvioni, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni avvengono con probabilità limitate, ma il loro accadimento comporta effetti drammatici per chi deve farvi fronte individualmente. L’imprenditore è chiamato a prendere in considerazione l’esistenza di queste evenienze e a rispondere con una copertura, oppure a gestire il rischio stesso in modo autonomo. Infine la norma, in considerazione delle innumerevoli situazioni che ogni azienda affronta, lascia spazi decisionali abbastanza ampi, evitando al momento sanzioni dirette nella fattispecie della mancata adesione alle richieste normative stesse. Naturalmente sono previste penalizzazioni.
Beni coperti
L’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riguarda tutte le attività, anche quelle con sede legale presso l’abitazione o altri indirizzi rispetto alla sede operativa; in questo senso non ci sono possibilità di interpretazione. Per gli immobili in affitto/locazione, l’obbligo ricade sull’affittuario/conduttore che utilizza e impiega i beni nell’esercizio dell’attività d’impresa.
La polizza deve assicurare i danni a:
■ terreni: fondi o loro porzioni;
■ fabbricati destinati all’attività d’impresa: l’intera costruzione edile e opere murarie e di finitura, compresi impianti fissi;
■ impianti e macchinari: anche elettronici, a controllo numerico e 4.0;
■ attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, eccetera;
■ anche le attrezzature esterne, come per esempio i pannelli fotovoltaici, rientrano nella copertura.
Sono esclusi:
■ beni immobili abusivi e quelli non conformi alle normative urbanistiche;
■ beni già assistiti da analoga copertura assicurativa. Le eventuali estensioni delle coperture indicate dalla norma saranno oggetto di obbligo dal successivo rinnovo;
■ immobili non strumentali all’attività d’impresa;
■ merci (magazzino), mobili, arredi, macchine d’ufficio, mezzi di trasporto iscritti al PRA (es. veicoli di cortesia).
A chi rivolgersi
Le polizze possono essere sottoscritte presso imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali). Le maggiori compagnie rientrano nell’elenco, ma è comunque opportuno informarsi al riguardo per evitare errori.
Le assicurazioni hanno l’obbligo di contrarre, pena sanzioni da 100.000 a 500.000 euro in caso di rifiuto ingiustificato. Quelle autorizzate nel “Ramo 8” hanno avuto 30 giorni dalla pubblicazione del DM (27 febbraio 2025) per adattare i nuovi prodotti assicurativi. Di conseguenza non possono dichiarare di non avere soluzioni disponibili rispondenti alla norma. Per contratti in essere con garanzie catastrofali, l’adeguamento può avvenire al primo rinnovo utile; se non coprono i rischi obbligatori, una nuova polizza deve essere stipulata.
Penalizzazioni
Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede multe in denaro dirette. Tuttavia, l’inadempimento sarà tenuto in considerazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Per le concessionarie che hanno acquisito benefici fiscali o di altro tipo da parte dello Stato o di altri Enti, sarà necessario verificare direttamente con loro l’orientamento rispetto agli obblighi della norma. Potrebbe esserci un rischio di azione di responsabilità per un amministratore che non adempie all’obbligo. Ovviamente, in caso di evento catastrofale, l’impresa non assicurata non riceverà alcun indennizzo.
Costi, massimali e franchigie
I premi assicurativi vengono calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati. Gli algoritmi delle compagnie tengono conto anche delle contro misure che l’azienda adotta per mitigare il rischio e prevenirne gli effetti nefasti. La fascia di costo stimata oscilla tra il 2 e il 4% del valore assicurato, con possibili variazioni per aree a rischio elevato. Naturalmente si tratta di una stima che deve essere calata nella singola realtà. I premi saranno aggiornati periodicamente.
Quanto a massimali e franchigie, i valori minimi sono stabiliti dalla norma: perché la polizza sia rispondente a quest’ultima, debbono essere rispettati. Le polizze prevedono scoperti e franchigie fino al 15% del danno indennizzabile per somme assicurate fino a 30 milioni di euro. Per somme superiori, è rimessa alla libera negoziazione.
I limiti di indennizzo sono così suddivisi:
■ fino a 1 milione di euro: copertura totale fino alla somma assicurata (100%);
■ da 1 a 30 milioni di euro: copertura fino al 70% della somma assicurata (non inferiore al 70%);
■ oltre 30 milioni di euro: importo negoziabile tra le parti;
■ per i terreni, la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale pattuito in misura proporzionale alla superficie.
Se una società ha più fabbricati il cui valore singolo è inferiore a 1 milione, ma la somma totale lo supera, la copertura massima è del 70%.
Gianluca Calvani
Estratto dell’articolo pubblicato completo sul numero di Giugno-Luglio 2025 de Il Giornale del Rivenditore Agricolo











